Valle d'Aosta | Italia

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Consiglio di Amministrazione

Consiglio di Amministrazione

Articolo 8 Statuto Fondation Grand Paradis

1. Il Consiglio di amministrazione, che è l’organo di indirizzo, di programmazione e di controllo, è costituito da un rappresentante per ogni singolo ente aderente alla fondazione. Il rappresentante della Regione deve essere un consigliere regionale, appartenente alla commissione consiliare competente in materia di aree naturali protette, designato dalla Giunta regionale.
2. I membri del Consiglio, designati dall’organo competente di ogni ente aderente alla fondazione, sono nominati con decreto del Presidente della Regione e durano in carica cinque anni dalla data di nomina.
3. Il venir meno, per dimissioni, revoca e/o altra ragione di uno dei membri del Consiglio non comporta il venir meno dell’intero organo, ma soltanto la sostituzione del membro decaduto da parte dell’ente di appartenenza e la nomina del nuovo membro con decreto del Presidente della Regione.
4. Al Consiglio compete l'approvazione nonché le modificazioni, dello statuto, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo. Le relative deliberazioni debbono essere trasmesse alla Giunta regionale entro quindici giorni dalla loro adozione.
5. Il Consiglio, nella prima seduta utile dopo il proprio insediamento, nomina tra i propri componenti un vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
6. Al Consiglio spettano, altresì:
- la determinazione del contributo annuo dovuto dai soci aderenti, eventualmente diversificato in funzione di natura e capacità contributiva di ciascun socio;
- l’approvazione della dotazione organica della fondazione;
- l’approvazione delle proposte di convenzione;
- le deliberazioni sull’acquisto, anche a titolo gratuito, e la cessione di beni immobili, nonché quelle relative a costituzione e/o modifica di diritti reali sugli stessi;
- il compito di orientamento generale e di raccordo tra la fondazione ed i soci fondatori;
- la nomina e la revoca del direttore, la vigilanza sul suo operato, la verifica annuale degli obiettivi raggiunti dallo stesso, la fissazione del suo trattamento economico;
- il potere di indirizzo e di controllo sull’operato del Presidente, del Comitato esecutivo e del Direttore
7. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno; esso si riunisce, inoltre, in seduta straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o gliene sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dal Revisore legale.
8. Il Consiglio è convocato dal presidente. L’avviso di convocazione può essere trasmesso per lettera raccomandata oppure a mezzo telegramma oppure a mezzo telefax oppure per mezzo telematico, con avviso di ricevimento e comunque sempre almeno otto giorni prima dell'adunanza.
9. Le riunioni del Consiglio sono valide se risulta presente la maggioranza dei consiglieri in carica. I componenti del Consiglio di amministrazione sono considerati presenti alla riunione anche se connessi in videoconferenza e/ o in teleconferenza.
10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Le deliberazioni riguardanti la nomina del vice Presidente, il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, le proposte di variazione dello statuto e le spese che vincolano il bilancio della fondazione per oltre un triennio sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
11. Nell'avviso di convocazione è indicato l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione ed è inoltre specificato se la seduta è ordinaria o straordinaria.
12. Delle sedute del Consiglio è redatto un verbale; i verbali devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario della seduta e sono conservati presso la sede dell’ente in ordine cronologico. I verbali delle riunioni sono inviati entro quindici giorni dalla riunione ai consiglieri in visione a mezzo di nota raccomandata oppure a mezzo telegramma oppure a mezzo telefax oppure per mezzo telematico, con avviso di ricevimento dandosi per approvati ove non pervengano osservazioni nei successivi quindici giorni rispetto al ricevimento.
13. Il Consiglio può darsi un Regolamento che disciplini dettagliatamente i propri lavori.